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SCUOLA
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quadrato sezione Insegnante di sostegno

E' un insegnante, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".

E' necessario che l'insegnante di Sostegno assuma l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno disabile e collabori con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
Viene nominato dal Centro Scolastico Amministrativo della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo o nell'Istituto di alunni portatori di handicap certificati.

L’ASSEGNAZIONE DI DIRITTO E IN DEROGA
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditoriale l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno con rapporto medio di uno ogni quattro certificazioni (organico di diritto). Contemporaneamente il Capo d’Istituto, sulla scorta anche della Diagnosi Funzionale e di tutte le osservazioni raccolte (dagli insegnanti, dai genitori ecc.) segnala la presenza di particolari forme di handicap gravi o molto gravi (104 di gravità), chiedendo la deroga dal suddetto rapporto ed indicando il monte orario necessario per un efficace intervento individualizzato. Le assegnazioni in deroga vengono effettuate solo in organico di fatto, a luglio (C.M.184 del 3/7/1989).

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